Tribunale di Milano, ordinanza 10 dicembre 2020

10 Dicembre 2020

La revoca del licenziamento introdotta dall’art. 14 del DL 104/2020 era applicabile solo ai licenziamenti intimati successivamente alla sua entrata in vigore e durante il periodo di vigenza della norma.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale si pronuncia su un caso di pretesa revoca del licenziamento intimato a inizio 2020 e adottata in forza della previsione dell’art. 14 del d.l. 104/2020 (prima che la disposizione fosse abrogata in sede di conversione del decreto in legge): il Giudice ritiene che in ogni caso l’istituto non poteva considerarsi applicabile ai recessi adottati prima della fase di emergenza da Covid-19 e, dunque, posti in essere al di fuori della vigenza della disciplina emergenziale. Il Tribunale, accertata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, riconosce la natura ritorsiva del recesso poiché esercitato a fronte delle assenze per malattia del dipendente.