Tribunale di Monza, 18 ottobre 2016
Il termine di impugnazione di una pluralità di contratti di somministrazione decorre dalla scadenza dell’ultimo di essi, non potendosi pretendere dal lavoratore l’esercizio di un’azione in assenza di un interesse attuale e l’esporsi a ripercussioni negative da parte datoriale.
Nel caso di specie un lavoratore prestava la propria opera in favore della società convenuta sulla base di un gran numero di contratti di somministrazione, in un arco di oltre otto anni, impugnati dal lavoratore dopo la cessazione dell’ultimo. Il Tribunale rigetta l’eccezione di decadenza per mancata impugnazione dei precedenti contratti, in particolare ritenendo che l’ultima serie di rapporti, succedutisi con brevi intervalli temporali, avesse impedito il maturare delle decadenze, che vanno considerate posticipate all’ultimo contratto della serie. Nel merito il giudice ritiene la somministrazione irregolare, in quanto la gestione delle proroghe e dei rinnovi, finalizzata all’elusione della normativa, dimostrava comunque l’esistenza di un rapporto continuativo in capo alla medesima società. Il rispetto formale del limite massimo di proroghe stabilito dal contratto collettivo non esclude infatti la violazione sostanziale dello stesso, alla luce dell’esiguità degli intervalli temporali posti tra i rinnovi e le proroghe, e dall’identità della causale indicata nei contratti.