Tribunale di Monza, 20 maggio 2020
Il periodo di formazione specialistica non è computabile nell’anzianità di servizio richiesta per il conferimento di incarichi dirigenziali presso gli ospedali, salvo espressa previsione, gravando in capo all’azienda sanitaria l’onere di accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati.
Il Giudice conferma la natura di atti di diritto privato, e non di concorsi pubblici, dei conferimenti di incarichi di struttura dirigenziale di secondo livello presso le strutture sanitarie. Ferma dunque la giurisdizione del giudice ordinario, la legittimità di tali atti discrezionali può contestarsi solo per violazione dei principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Il Tribunale rileva tuttavia come gravi in capo all’azienda sanitaria l’onere di verificare e provare l’effettiva sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti, in capo ai candidati risultati idonei, anche in ragione della tutela della salute di cui all’art. 32 della Cost.. Nel caso di specie, il candidato nominato direttore di UOC non aveva conseguito l’anzianità di servizio minima richiesta dal bando, sia perché non poteva computarsi a tal fine il periodo svolto durante il periodo di specializzazione, essendo questo un periodo di formazione e non di lavoro, sia perché l’azienda non aveva verificato l’effettività del periodo di lavoro asseritamente svolto all’estero e allegato dal candidato. Dichiarata l’illegittimità del giudizio di idoneità del candidato nominato direttore, il Giudice condanna l’ospedale al risarcimento del danno da perdita di chance per i medici risultati idonei, quantificato in via equitativa.