Tribunale di Monza, 26 aprile 2016

26 Aprile 2016

L’esistenza di comportamenti vessatori e mortificanti giustifica il risarcimento del danno morale subito dal lavoratore, anche ove non sia dimostrata la sussistenza di condotte sistematiche di mobbing

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame la lavoratrice lamenta di aver subito comportamenti mobbizzanti da parte della propria sovraordinata, che la rimproverava con toni duri e talvolta umilianti, sia in presenza di colleghe che di clienti, e che la sottoponeva a uno stress ingiustificato. Il giudice, a seguito dell’istruttoria, ritiene che non risultino provati l’intento persecutorio e la volontà di vessare la lavoratrice, che caratterizzerebbero la fattispecie del mobbing. Il comportamento scorretto e ingiurioso della superiore della lavoratrice ricorrente viene però in ogni caso ritenuto illegittimo, e tale da ingenerare un obbligo risarcitorio anche a carico della società datrice di lavoro. Di conseguenza, pur rigettando le domande di risarcimento del danno da mobbing, il giudice ordina il pagamento del danno morale a risarcimento della sofferenza psichica patita dalla lavoratrice.