Tribunale di Monza, 26 ottobre 2017

26 Ottobre 2017

Contratto a tutele crescenti: la valutazione della sussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento investe anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Il Tribunale di Monza si è pronunciato in merito a una fattispecie di licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore, assunto con contratto a tutele crescenti, assente ingiustificato per due giorni. Il giudice, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 23/2015, ha precisato che il fatto posto a fondamento del licenziamento deve sostanziarsi in un inadempimento e che lo stesso deve essere necessariamente addebitato al lavoratore a titolo di dolo o colpa. Nel caso di specie è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della Società a reintegrare il lavoratore poiché il fatto, seppur sussistente, era dipeso da fattori non dipendenti dalla sua volontà (il mancato rientro dall’estero per fatto imputabile alla compagnia di volo).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito