Tribunale di Monza, 26 ottobre 2017
Contratto a tutele crescenti: la valutazione della sussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento investe anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Il Tribunale di Monza si è pronunciato in merito a una fattispecie di licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore, assunto con contratto a tutele crescenti, assente ingiustificato per due giorni. Il giudice, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 23/2015, ha precisato che il fatto posto a fondamento del licenziamento deve sostanziarsi in un inadempimento e che lo stesso deve essere necessariamente addebitato al lavoratore a titolo di dolo o colpa. Nel caso di specie è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della Società a reintegrare il lavoratore poiché il fatto, seppur sussistente, era dipeso da fattori non dipendenti dalla sua volontà (il mancato rientro dall’estero per fatto imputabile alla compagnia di volo).