Tribunale di Napoli, 13 gennaio 2021
Il recesso per mancato superamento della prova in assenza del patto di prova scritto comporta – in regime di contratto a tutele crescenti ex d.lgs. n. 23/2015 – l’assimilazione del recesso a quello per motivi soggettivi e il diritto alla reintegrazione per insussistenza del fatto materiale contestato.
Il Giudice del lavoro accoglie la domanda di un lavoratore che, pur non avendo sottoscritto un patto di prova, era stato licenziato per mancato superamento della prova. Il Tribunale, ricondotta tale ragione di licenziamento tra quelle soggettive, poiché inerente alla persona del lavoratore, ritiene che la mancanza del patto di prova comporti l’inesistenza radicale del fatto posto a base del recesso. Tale circostanza è equiparabile all’insussistenza del fatto contestato per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dando altresì luogo a un recesso con finalità elusive della legge, con conseguente diritto alla reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. 23/2015.