Tribunale di Napoli, 24 aprile 2015

24 Aprile 2015

Se la gravità del fatto imputato al lavoratore (utilizzo di internet in orario di lavoro) risulta minore rispetto a quanto contestato, ne deriva un difetto di proporzionalità dl licenziamento che, anche quando i fatti addebitati non rientrino nelle ipotesi disciplinari punite con sanzioni conservative dal CCNL di categoria, determina il diritto alla reintegrazione ex art. 18, comma quarto, l. 300/1970.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Napoli dissente espressamente dalla recente e discussa sentenza della Corte di Cassazione (n. 23669/2014) in materia di sanzioni del licenziamento disciplinare: la reintegrazione è dovuto non soltanto quando risulti insussistente il fatto materiale contestato al lavoratore, ma anche quando tale condotta risulti di fatto meno grave di quanto ritenuto dall’impresa (nel caso, non vi era prova che la consistente frequentazione in orario di lavoro di siti internet fosse effettivamente del tutto estranea ai fini lavorativi). Il principio di graduazione della sanzione impone di valutare la gravità del fatto tenendo conto anche dell’assenza di alcun danno al patrimonio aziendale e che il lavoratore non risultava colpito da precedenti contestazioni o provvedimenti disciplinari. L’evidente sproporzione della sanzione del licenziamento va valutata anche in relazione a misure meno gravi previste per ipotesi di potenziale maggiore allarme e danno per il datore di lavoro.