Tribunale di Napoli, 26 novembre 2021

26 Novembre 2021

È discriminatoria la mancata concessione del congedo straordinario per assistere un parente disabile perché manca il requisito anagrafico della convivenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 28 d.lgs. 151/2011 presentato dalla ricorrente, portatrice di handicap grave, per aver il datore di lavoro negato il congedo straordinario previsto dall’art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 alla parente più prossima in grado di assisterla, per preteso difetto del requisito di convivenza. Operando una lettura costituzionalmente orientata della normativa, il Giudice afferma che detto requisito non debba necessariamente consistere nella coabitazione, intesa come mera coincidenza dell’indirizzo di residenza, essendo sufficiente la presenza di un legame stabile di assistenza continuativa. Il datore è stato condannato al risarcimento del danno da discriminazione, comprensivo anche di una componente sanzionatoria avente funzione deterrente rispetto ad ulteriori condotte dello stesso tipo.