Tribunale di Parma, 26 novembre 2015

26 Novembre 2015

Non è sufficiente la retribuzione prevista per i soci lavoratori di cooperativa dal contratto collettivo sottoscritto dall’UNCI.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Parma, richiamando la recente importante sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2015, ha ribadito l’inderogabilità verso il basso dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, così come risulta dall’applicazione dell’art 7, co IV, D.L 248/2007 convertito dalla legge n. 31/2008. La norma stabilisce che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, al socio lavoratore devono essere garantiti trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ove la società cooperativa applichi ai soci il CCNL sottoscritto dall’Unci (che notoriamente ha l’adesione di associazioni sindacali e datoriali di minore rappresentatività) i lavoratori hanno dunque diritto alle differenze retributive per equiparazione ai trattamenti dovuti in forza della citata disciplina.