Tribunale di Parma, 4 febbraio 2015

4 Febbraio 2015

Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta, nella disciplina dell’art. 18 stat. lav., rientra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per le quali è obbligatorio espletare la procedura preventiva prevista dall’art. 7 della l. 604/1966 (come modificato dalla l. 92/2012).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il provvedimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità in merito, annovera il recesso per inidoneità sopravvenuta alle mansioni nella categoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e ne deduce l’applicabilità della procedura preventiva avanti la Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro (introdotta dalla l. 92/2012 modificando l’art. 7 della l. 604/1966). Il mancato rispetto di tale disciplina comporta l’annullamento del licenziamento con applicazione dell’indennizzo previsto dall’art. 18, sesto comma stat. lav. (la decisione cita il comma quinto, ma fa in realtà applicazione dell’indennizzo per i vizi procedurali previsto dal sesto comma, tra il minimo di 6 e il massimo di 12 mensilità).