Tribunale di Parma, 9 gennaio 2023

9 Gennaio 2023

Si realizza una discriminazione indiretta quando ai fini del comporto di malattia non si distingue tra assenze dovute alla condizione di disabilità del lavoratore e assenze per malattia.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice accoglie l’opposizione presentata da una lavoratrice invalida contro la precedente ordinanza di rigetto e, discostandosi dall’orientamento adottato in precedenza dal medesimo Tribunale, dichiara discriminatorio rispetto alla condizione di handicap il licenziamento da questa subito per superamento del periodo di comporto. Se, infatti, il criterio di computo delle assenze ai fini del comporto individuato dal contratto collettivo non distingue tra le assenze per malattia legate alla specifica condizione di disabilità e le generiche assenze per malattia, ha luogo una discriminazione indiretta basata sul fattore dell’handicap quando, in concreto, sia dimostrato che almeno parte delle assenze sono direttamente riconducibili all’handicap stesso.