Tribunale di Pavia, 15 dicembre 2020
Il dipendente in aspettativa non retribuita per motivi sindacali, ex art. 31 Stat. lav., ha diritto alla successione del rapporto in caso di trasferimento dell’azienda alla quale il suo rapporto di lavoro afferisce, pur se in situazione di sospensione delle reciproche prestazioni.
Un’impresa aveva ceduto ad altro soggetto l’azienda costituita dall’unica linea di produzione rimasta operativa, senza passaggio dei rapporti di lavoro dei dipendenti dimessisi poco prima della cessione, ma ‘dimenticandosi’ di trasferire il rapporto del lavoratore in aspettativa per motivi sindacali, il quale era stato poi licenziato dal Fallimento intervenuto nella gestione della cedente. Il Tribunale riconosce la piena operatività del diritto di prosecuzione del rapporto in capo al cessionario, ex art. 2112 c.c., dichiarando nel contempo il diritto alla prosecuzione dell’aspettativa in capo al nuovo datore di lavoro.