Tribunale di Pavia (ord.), 28 luglio 2015
Se l’appaltatore fallisce, l’azione giudiziaria avviata dai lavoratori per ottenere il pagamento delle retribuzioni può proseguire, davanti al Giudice del lavoro, nei confronti del solo committente.
L’art. 29 del d.lgs. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente di un appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai dipendenti dell’appaltatore. Tale norma ha subito nel 2012 alcune modifiche che hanno creato non poche incertezze interpretative, aumentando gli oneri per i lavoratori che si trovano nella situazione descritta. In particolare, si fa riferimento alla previsione dell’obbligo di convenire in giudizio in giudizio sia l’appaltatore sia il committente: obbligo che solleva difficoltà nell’ipotesi, per nulla infrequente, in cui l’appaltatore entri in una procedura concorsuale, quando ogni lite nei suoi confronti viene attratta, secondo le regole generali, nella competenza del Tribunale fallimentare.
Tuttavia, l’obbligazione solidale ha un senso proprio perché consente al creditore di rivolgersi al condebitore nei confronti del quale è più facile agire e che più facilmente può garantire il credito: tale principio di fondo viene salvaguardato dalla pronuncia qui segnalata, la quale ritiene che quello dell’art. 19 sia un caso di un litisconsorzio di carattere solo processuale, e che in caso di fallimento dell’appaltatore la lite possa essere instaurata o possa proseguire davanti al Giudice del lavoro anche soltanto nei confronti del committente.