Tribunale di Ravenna, 6 maggio 2021

6 Maggio 2021

Ping pong tra il Giudice di Ravenna e la Corte costituzionale: nuova rimessione della questione di legittimità dei presupposti dell’art. 18 Stat. lav. per la reintegrazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Con ordinanza del 7 febbraio 2020 il Tribunale di Ravenna aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione la questione di costituzionalità dell’art. 18 l. 300/1970, nella parte in cui prevede che il giudice “possa” e non “debba” disporre la reintegrazione in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo. La Corte, con la sentenza n. 59/2021, aveva accolto la questione: ora dunque, se l’insussistenza del fatto che è motivo del licenziamento è manifesta, il giudice deve reintegrare. La questione è tornata al Giudice di merito ma questi (sempre nella stessa causa) ha deciso di rimetterla alla Corte una seconda volta, denunciando nuovamente la dubbia legittimità costituzionale dello stesso comma 7 laddove richiede, per la reintegrazione, il carattere “manifesto” della insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Per il Tribunale, tale requisito crea una differenza di trattamento rispetto all’analoga patologia (insussistenza del fatto) prevista dall’art. 18 per i licenziamenti per motivi soggettivi e affida la valutazione del giudice ad un elemento indeterminato del quale è difficile  stabilire il significato; inoltre, tale previsione si tradurrebbe in un aggravamento degli oneri di prova a carico del lavoratore, in contrasto coi principi che governano la materia e il diritto di azione costituzionalmente garantito.