Tribunale di Ravenna, 7 gennaio 2021

7 Gennaio 2021

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore rientra nel blocco dei licenziamenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale afferma che il divieto di licenziamento per ragioni oggettive, introdotto dall’art. 46 del DL. 18/2020, debba estendersi anche al licenziamento adottato per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Il Giudice giunge a tale conclusione sia a fronte della natura pacificamente “oggettiva” di tale motivo di recesso, sia considerando l’onere del datore di lavoro di adottare ogni possibile modifica organizzativa che consenta di scongiurare il licenziamento. Il Tribunale dichiara dunque la nullità del licenziamento con condanna alla reintegrazione.