Tribunale di Roma, 12 ottobre 2021
La totale omissione della procedura della legge 223/1991 per i licenziamenti collettivi comporta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anche per i contratti a tutele crescenti.
Importante pronuncia del Tribunale di Roma che, anche in forza del richiamo al diritto europeo, stabilisce un innovativo principio. In un caso di cambio di appalto, il datore di lavoro uscente aveva licenziato le lavoratrici ad esso addette per giustificato motivo, omettendo del tutto di attivare la procedura prevista per i licenziamenti collettivi (né le stesse erano state assunte dall’appaltatore subentrante). Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza che afferma l’applicabilità, in tale ipotesi, degli obblighi stabiliti dalla legge 223 del 1991, e ordina la reintegrazione delle lavoratrici, pur se assunte dopo il 7 marzo 2015, ritenendo nullo il licenziamento e dunque soggetto all’art. 2 d.lgs. 23/2015. Tale conseguenza viene affermata con ampi richiami ai principi di diritto comunitario sul rispetto degli obblighi di cui alla Direttiva n. 129/1975/CEE e sulla necessità di apprestare in tal caso una sanzione dotata di sufficiente capacità dissuasiva.