Tribunale di Roma, 15 luglio 2021

15 Luglio 2021

A seguito dell’accertamento con sentenza di merito della interposizione di manodopera, e della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato in capo al reale datore di lavoro, le lavoratrici che offrono la prestazione hanno diritto di ottenere, anche con azione cautelare, il pagamento della retribuzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Alcune lavoratrici facevano ricorso ex art. 700 c.p.c. poiché, successivamente alla sentenza di primo grado che aveva accertato la nullità dell’interposizione di manodopera e la conseguente titolarità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo ad una banca, non erano state riammesse in servizio né avevano ricevuto il pagamento delle retribuzioni maturate, pur essendosi messe a disposizione per la ripresa dell’attività lavorativa. A motivo dell’accoglimento del ricorso, il Giudice afferma la natura retributiva dell’obbligo scaturente da tale pronuncia nonché l’esigibilità dei crediti che ne derivano per effetto della sola sentenza di primo grado, senza che sia necessario il formarsi del giudicato definitivo.