Tribunale di Roma, 15 maggio 2020

15 Maggio 2020

Successione negli appalti di call-center: la disciplina speciale del 2016 non comporta l’obbligo di accettare l’assunzione presso il nuovo appaltatore.
La normativa sul cambio di appalto per i call-center di cui all’art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e all’art. 53 CCNL Telecomunicazioni, prevede una tutela aggiuntiva per i lavoratori ma non dispone una successione automatica del rapporto di lavoro in capo al nuovo appaltatore. Per i lavoratori che non sono stati assunti dall’impresa subentrante deve essere applicata la disciplina dei licenziamenti collettivi, e i criteri di scelta vanno applicati considerando anche la possibilità di essere adibiti su altri appalti, anche ove sia necessaria una contenuta attività di addestramento. La mancata accettazione dell’assunzione da parte del subentrante, motivata dalla scarsa consistenza di tale impresa, non può costituire criterio di scelta nei licenziamenti per riduzione del personale, da parte dell’impresa uscente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito