Tribunale di Roma, 19 maggio 2020
Contratto a tutele crescenti e licenziamento per gmo: rilevanti ai fini della quantificazione dell’indennizzo anche le dimensioni aziendali e il comportamento del datore di lavoro.
Accertata l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il Tribunale si sofferma sui criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3 D.Lgs. 23/2015. Osserva il Giudice che, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il parametro dell’anzianità di servizio del lavoratore rappresenta la base di partenza per la quantificazione dell’indennità risarcitoria. Quest’ultima, tuttavia, può essere elevata alla luce degli ulteriori parametri desumibili dal sistema, ossia la dimensione aziendale e il comportamento tenuto dal datore di lavoro (nel caso viene aumentata del 50% la misura calcolata sulle mera anzianità).