Tribunale di Roma, 24 novembre 2014

24 Novembre 2014

In una procedura di licenziamento collettivo, l’impresa non può avvalersi di un criterio di scelta riguardante le esigenze organizzative (la perdita di professionalità dei dipendenti rispetto a una certa mansione) ove tale caratteristica sia imputabile alla sua stessa condotta.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Una grande impresa di comunicazione era stata condannata a reintegrare in servizio numerosi lavoratori per effetto di una cessione d’azienda dichiarata illegittima; a seguito di ciò aveva dichiarato una condizione di esubero e aveva licenziato un centinaio di dipendenti applicando, ai fini della loro selezione, il solo criterio di scelta delle esigenze tecniche e organizzative consistente nel fatto che gli stessi, nel periodo di assenza precedente alla reintegrazione, avevano perso la professionalità e l’aggiornamento necessari per lo svolgimento delle attività rimaste in azienda. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti, ritenendo che il datore di lavoro non potesse avvalersi di una condizione imputabile ad una sua stessa condotta (l’espulsione dei lavoratori per un certo periodo) già ritenuta illecita.