Tribunale di Roma, 25 marzo 2021

25 Marzo 2021

È nullo per motivo illecito il licenziamento per asserito mancato superamento del periodo di prova, adottato per aggirare il divieto di licenziamento di cui all’art 46 del DL. 18/2020.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso di una lavoratrice avverso il licenziamento durante il periodo di prova, adottato durante la vigenza del divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del DL. 18/2020. La ricorrente aveva allegato precise allegazioni a sostegno del positivo superamento del periodo di prova, nel breve periodo durante il quale aveva potuto espletarlo prima della sospensione delle attività per l’emergenza da Covid-19: su tale base il Giudice, ribadendo che il licenziamento in prova, pur essendo “ad nutum”, sia illegittimo laddove motivato in realtà da un motivo illecito determinante, ritiene che nel caso concreto l’unica ragione del recesso fosse quella di aggirare il divieto di licenziamento di cui all’art 46 del DL 18/2020 e, di conseguenza, dichiara il recesso nullo per motivo illecito e condanna la società a reintegrare la lavoratrice.