Tribunale di Roma, 29 luglio 2021
La perdita di un contratto di appalto non configura impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro legittimante la sospensione dell’attività e della retribuzione.
Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. di un gruppo di lavoratori che, a seguito della perdita dell’appalto della società datrice di lavoro, avevano rifiutato di firmare la risoluzione del rapporto con quest’ultima per essere assunti dalla nuova società appaltante, in forza di un accordo tra le due società, e per tale ragione erano stati sospesi senza retribuzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tale provvedimento è stato ritenuto illegittimo, poiché l’impossibilità della prestazione non è configurabile né in caso di perdita di appalto né può dipendere da volontà dell’azienda.