Tribunale di Roma, 30 settembre 2015
Attenzione alla tempestività dell’opzione per l’indennità alternativa alla reintegrazione: se la sentenza è letta in udienza, decorre subito il termine dei 30 giorni per il suo esercizio.
Il Tribunale di Roma afferma una regola che non pare del tutto convincente, ma che deve indurre a comportamenti prudenti: laddove la sentenza sia stata adottata nelle forme previste dall’art. 429 c.p.c., comma primo (come modificato dal d.l. n. 112 del 2008), cioè mediante la lettura del dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, essa deve ritenersi legalmente conosciuta sin da tale momento, anche ai fini della decorrenza del termine dei 30 giorni entro il quale il lavoratore che ha ottenuto il provvedimento di reintegrazione può esercitare l’opzione per l’indennità alternativa al rientro in servizio.