Tribunale di Roma, 6 ottobre 2015
La prosecuzione fino ai 70 anni del rapporto del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia non è un diritto potestativo, ma il consenso aziendale su di essa può manifestarsi anche in forma implicita.
Il nutrito contenzioso sull’applicazione dell’art. 24, comma 4, dl. n. 201/2011, relativo alla possibilità del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 70 anni, ha visto il recente intervento della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 17589/2015, la quale ha affermato che tale opzione non costituisce un diritto potestativo del lavoratore, ma presuppone il consenso del datore di lavoro (così, di fatto, minando l’applicazione concreta della previsione di legge). In tale contesto, la sentenza del Tribunale di Roma si occupa di una fattispecie particolare, che nasce dal caso di un lavoratore cui la Rai aveva dichiarato la propria opposizione alla prosecuzione del rapporto dopo parecchi mesi dal raggiungimento dell’età pensionabile. Il Giudice ha dunque ritenuto che in questo caso l’azienda avesse manifestato un consenso implicito sulla prosecuzione del rapporto, ritenendo illegittimo il successivo licenziamento del dipendente.