Tribunale di Roma, 7 novembre 2017

7 Novembre 2017

Ai fini della valutazione del demansionamento può assumere rilevanza la disciplina del contratto collettivo, se più favorevole, anche con riguardo alla sopravvenuta modifica dell’art. 2103 c.c.
Il Tribunale di Roma compie una approfondita valutazione dell’inquadramento dei giornalisti, derivandone che la funzione di inviato non costituisce una qualifica contrattuale ma un incarico, che secondo il contratto nazionale di settore è compatibile con lo svolgimento di mansioni di redattore ordinario, nei periodi in cui l’inviato non è in trasferta. Tuttavia, in presenza di un contratto aziendale come quello della RAI che impone al datore di lavoro di impegnare l’inviato prevalentemente in trasferta e di adibirlo, anche nei periodi in redazione, a mansioni attinenti alle sue specifiche competenze, tale disciplina collettiva prevale, in quanto maggiormente favorevole al lavoratore, sulla sopravvenuta disciplina legale dello ius variandi, che ammetterebbe di attribuire il dipendente a mansioni appartenenti alla stessa qualifica.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito