Tribunale di Siena, 14 aprile 2015
in una vicenda di esternalizzazione di un insieme di attività da un Istituto di credito ad una società di servizi, l’insussistenza dei requisiti del “ramo di azienda” autonomo fa sì che il passaggio dei dipendenti addetti all’attività trasferita configuri una cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il consenso dei lavoratori ceduti, i quali hanno dunque diritto alla riammissione in servizio nell’impresa cedente.
La sentenza del Tribunale di Siena si segnala per il ricco approfondimento delle questioni trattate, sia dal punto di vista del diritto nazionale quanto alla luce del diritto europeo, in materia di trasferimento di azienda. Ricostruendo un dibattito che da anni occupa gli operatori e la giurisprudenza, il Giudice aderisce alla tesi secondo cui l’entità economica ceduta, per avvalersi della disciplina ex art. 2112 cod. civ., deve essere dotata di una propria individualità, sufficiente strutturazione ed autonomia funzionale, come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria, con carattere di preesistenza, e conservare nella cessione contrattuale la propria identità.