Tribunale di Torino, 11 dicembre 2018
Interposizione di manodopera: elementi rilevanti ai fini della condanna alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla committente sono l’integrazione funzionale del lavoratore nell’organizzazione di quest’ultima e il ruolo marginale del formale datore di lavoro.
Il Tribunale di Torino si pronuncia su un caso di interposizione di manodopera, assumendo come indice l’assenza di autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatrice. Decisiva la “sovrapponibilità o interscambiabilità” tra i dipendenti dell’appaltatore e dell’appaltante: i dipendenti dell’appaltatrice lavoravano nei medesimi locali ove era presente il responsabile della committente, ricevevano la stessa formazione, svolgevano mansioni analoghe a quelle dei dipendenti diretti e osservavano lo stesso orario di lavoro. Respinta l’eccezione di prescrizione delle differenze retributive: poiché il rapporto con l’interponente si è costituito in forza della sentenza, mancavano i presupposti di stabilità del rapporto di lavoro in presenza dei quali il termine di prescrizione decorre in costanza di rapporto.