Tribunale di Torino, 28 aprile 2016

28 Aprile 2016

Hanno diritto alla retribuzione precedente alla cessione, stabilito dall’art. 2112 c.c., anche i dipendenti pubblici riassunti dal Comune per effetto di una convezione stipulata all’epoca della esternalizzazione del servizio cui erano addetti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame, alcuni dipendenti comunali, che a suo tempo erano stati ceduti a un consorzio privato per lo svolgimento di attività di formazione, avevano ottenuto la riammissione alle dipendenze del comune a seguito del fallimento del suddetto consorzio. Lamentano però l’applicazione di un CCNL diverso da quello precedente, con retribuzione inferiore. Il giudice riconosce il loro diritto a ottenere la differenza tra quanto percepito e quanto stabilito dal CCNL precedente (a titolo di superminimo) sulla base della convenzione stipulata tra l’ente pubblico e il consorzio privato, convenzione che faceva espresso riferimento all’art. 2112 c.c. Tale rinvio alla disciplina del trasferimento d’azienda non può limitarsi all’obbligo di far proseguire il rapporto dei lavoratori, ma deve comprendere anche il divieto di peggioramento della retribuzione.