Tribunale di Torino, 30 dicembre 2015
Il regime di decadenze di cui all’art. 32 della legge 183/2010 non si applica al rapporto di agenzia. Il mero contrasto tra le parti in materia di quantificazione delle provvigioni maturate non può costituire giusta causa di recesso dal rapporto con l’agente.
La pronuncia del Tribunale di Torino affronta una pluralità di questioni relative al rapporto di agenzia, a partire dalla non applicazione del regime decadenziale del recesso di cui all’art. 6 della legge 604/1966: secondo il Tribunale, infatti, la norma che estende tale regime ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non richiama espressamente quelli di agenzia e rappresentanza commerciale, dovendosene desumere l’esclusione dal relativo campo di applicazione. Il Tribunale chiarisce poi il regime del diritto al pagamento di provvigioni effettivamente maturate e il connesso regime probatorio, affermando tra l’altro che la mancata informazione da parte del preponente circa la conclusione o meno dell’affare non implica il suo automatico diritto a riceverle, e che l’effettiva spettanza o meno del compenso deve essere altrimenti provata. Infine, il giudice statuisce che il pagamento da parte del preponente degli accantonamenti per il Fondo indennità risoluzione rapporto (Firr) all’ENASARCO dimostra la volontà della parte di aderire all’Accordo economico collettivo di settore, che quindi trova applicazione anche in assenza di espresso richiamo da parte del contratto individuale.