Tribunale di Trento, 18 dicembre 2017 (ordinanza)
18 Dicembre 2017
Alla violazione dell’obbligo di repechage del lavoratore, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consegue la reintegrazione nel posto di lavoro.
In un licenziamento intimato per motivi oggettivi il giudice, dopo avere respinto la tesi della discriminatorietà dello stesso, accerta l’esistenza in azienda di posizioni vacanti, che il ricorrente avrebbe potuto ricoprire ma per le quali era stato assunto nuovo personale. Applica dunque la tutela reintegratoria, aderendo all’orientamento secondo cui l’obbligo di repechage è un elemento essenziale della fattispecie del licenziamento per g.m.o., la cui carenza comporta l’insussistenza del fatto posto alla base del recesso
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito