Tribunale di Trento, 18 luglio 2017

18 Luglio 2017

E’ nullo per motivo illecito determinante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice, che si sia risolto nella sostituzione della stessa con un lavoratore assunto per usufruire della c.d. decontribuzione.
Ritenuto insussistente il motivo di licenziamento addotto dalla datrice di lavoro (per pretesa riduzione dei costi), risoltosi di fatto nella sostituzione sulle medesime mansioni con un lavoratore assunto di recente, il Giudice non si limita a dichiarare l’illegittimità del licenziamento ma accoglie la domanda di nullità per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.. L’unica plausibile giustificazione della sostituzione era infatti quella di avvalersi dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dalla legge 190/2014, in contrasto con lo scopo perseguito da tale normativa, che era quello di incrementare il numero dei posti di lavoro a tempo indeterminato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito