Tribunale di Venezia, 2 dicembre 2021

2 Dicembre 2021

Utilizzo delle registrazioni sul luogo di lavoro: non è lecito e viola il c.d. GDPR se si tratta di registrazione fatta da altri, in assenza del lavoratore che l’ha poi utilizzata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La giurisprudenza ormai consolidata riconosce che il lavoratore possa effettuare, e utilizzare come mezzi di prova, registrazioni di colloqui ai quali partecipa personalmente, quando la finalità sia la tutela della propria posizione e il mezzo impiegato non sia sproporzionato (v. la segnalazione di Cass. n. 12534/2019). Nel caso giudicato dal Tribunale di Venezia, tuttavia, la registrazione prodotta in giudizio da due lavoratori riguardava una riunione alla quale i due non erano presenti, ed era stata effettuata tempo prima da un collega senza che risultassero motivi di tutela di propri diritti: il Giudice ritiene che vi sia violazione della disciplina del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e commina a entrambi i lavoratori una sanzione di 5.000,00 euro.