Tribunale di Verona, 7 giugno 2021
L’indennità di trasferta degli autotrasportatori, se erogata con continuità, deve computarsi ai fini del T.F.R., in assenza di una diversa previsione contrattuale.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un autotrasportatore per la richiesta di pagamento del maggior trattamento di fine rapporto dovuto dall’azienda, la quale aveva omesso dalla base di calcolo del medesimo le indennità di trasferta percepite dallo stesso. Il Giudice, accertata la continuità dell’erogazione di tali emolumenti, ne riconosce la natura retributiva sia in forza del dettato del ccnl, sia in forza di alcune pronunce di merito che affermano la natura retributiva di tale indennità per gli autotrasportatori, poiché diretta a compensare l’onerosità e il disagio di una prestazione resa in costante viaggio.