Tribunale di Vicenza, 2 gennaio 2019

2 Gennaio 2019

Il diritto potestativo del datore di lavoro di revocare il licenziamento prevista dall’art. 18, comma 10 L 300/190 sorge unicamente qualora ci sia stata l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore e con riguardo alle aziende che rientrino nel campo di applicazione del predetto articolo.
Una pronuncia che analizza le condizioni di applicazione della revoca del licenziamento di cui all’art. 18, comma 10, stat. lav. Il lavoratore – per il quale il Tribunale accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro, inizialmente stipulato a progetto – veniva licenziato per giusta causa dopo che lo stesso era stato destinatario di un precedente licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poi revocato. Negata la rilevanza della revoca, effettuata in assenza di una impugnazione del recesso, il licenziamento viene ritenuto ingiustificato per mancata prova del motivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito