Un altro passo avanti della tutela reintegratoria: si applica anche in caso di radicale assenza di motivazione del licenziamento

11 Aprile 2025

Corte di cassazione, sentenza 11 aprile 2025 n. 9544

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Avendo accertato l’esistenza tra le parti di un rapporto di co.co.co. dal 2014, cessato su iniziativa del committente, la Corte d’appello, applicando l’art. 69 D. Lgs. n. 276(2003), aveva dichiarato la conversione del contratto, in quanto privo di progetto, in lavoro subordinato e dichiarato inefficace il licenziamento, perché senza motivazione, applicando la tutela indennitaria stabilita dal 6* comma art. 18 S.L. (come modificato dalla legge Fornero). Cassando la sentenza dei giudici dell’appello, la Corte, nel caso di imprese con più di 15 dipendenti, distingue, per ragioni di coerenza di sistema, dalla mancanza di specificazione di motivi comunque addotti, che dà luogo alla tutela indennitaria di cui al comma 6*, l’ipotesi in cui manchi del tutto o sia assolutamente generica tale indicazione, alla quale, come e a maggior ragione del caso di insussistenza del fatto contestato o costituente motivo oggettivo di licenziamento, va applicata la tutela reintegratoria con indennizzo c.d. minore.