Un caso di licenziamento non proporzionato alla mancanza
Corte di Cassazione, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19848
Una lavoratrice era stata licenziata per giusta causa per avere, nel parcheggio aziendale, rivolto espressioni offensive a un collega e avergli sputato in faccia; la Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il recesso, valorizzando il contesto in cui l’episodio era maturato, segnato dalle insistenti offensive pressioni dell’uomo dopo la fine della relazione sentimentale con la dipendente. La Cassazione rigetta il ricorso della società e osserva che: (i) ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione, affidato ai giudici di merito, la giusta causa richiede una valutazione concreta della condotta, non solo sul piano oggettivo, ma anche in relazione al contesto e all’elemento soggettivo; (ii) la Corte territoriale ha fatto buon uso di tale potere, escludendo anzitutto che l’episodio integri le “vie di fatto” punibili con il licenziamento secondo il codice disciplinare e, pur rilevando la gravità oggettiva della condotta, ne ha ridimensionato la rilevanza sul piano della giusta causa col ricondurre l’intera vicenda nell’ambito di una questione privata, originata dal precedente reiterato comportamento intrusivo dell’uomo.