Un caso di licenziamento ritorsivo per rifiuto della dipendente di lavorare in ambiente nocivo

12 Febbraio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3145

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una lavoratrice, già reintegrata dopo l’annullamento di un primo licenziamento ritenuto ritorsivo, era stata nuovamente licenziata per giusta causa per assenza ingiustificata, che la stessa, impugnando il recesso, aveva giustificato con la nocività dell’ambiente di lavoro sotto il profilo climatico e igienico-sanitario. I giudici di merito avevano ritenuto che l’assenza costituisse una reazione legittima all’inadempimento del datore agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. di tutela della salute e della dignità, e avevano dichiarato nullo il recesso perché ritorsivo, con reintegrazione ex art. 2, co. 1, d.lgs. n. 23/15. La Cassazione, nel rigettare il ricorso datoriale, afferma che: (i) la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento datoriale, mentre grava sul datore la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire situazioni di rischio; (ii) tale criterio opera anche quando venga dedotta una situazione di mera “nocività” o pericolo dell’ambiente di lavoro, senza che si sia ancora verificato un danno alla salute: spetta al datore dimostrare l’assenza di condizioni lesive oltre la soglia del concreto pericolo; (iii) l’accertamento della violazione dell’art. 2087 c.c. legittima il rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c., ove proporzionato e rende ingiustificato il licenziamento fondato sull’assenza; (iv) la natura ritorsiva del recesso può essere desunta, come nel caso in esame, dal complessivo contesto fattuale, inclusa la reiterazione in un arco temporale ristretto di iniziative espulsive già giudicate illegittime.