Ancora sui limiti del diritto di sciopero
Corte di Cassazione, sentenza 30 aprile 2025, n. 11347
Nel giudizio d’impugnazione di un licenziamento per giusta causa, per avere il lavoratore partecipato, con due colleghi, a uno sciopero spontaneo della durata di un’ora, la Cassazione, confermando la pronuncia dell’appello, di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, osserva: (i) il diritto di sciopero, tutelato dall’art. 40 Cost., non richiede – al di fuori dei servizi pubblici essenziali – la proclamazione da parte del sindacato o l’osservanza di specifiche procedure; (ii) la legittimità dell’astensione collettiva dal lavoro è subordinata al rispetto dei soli limiti “esterni”, cioè all’assenza di modalità illecite o gravemente dannose per la capacità produttiva dell’azienda; (iii) nel caso di specie, l’astensione dal lavoro, pur spontanea e non formalmente proclamata, integrava un vero e proprio sciopero per finalità salariali, esercitato in modo lecito e privo di conseguenze pregiudizievoli.