Ancora sui limiti del diritto di sciopero

30 Aprile 2025

Corte di Cassazione, sentenza 30 aprile 2025, n. 11347

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio d’impugnazione di un licenziamento per giusta causa, per avere il lavoratore partecipato, con due colleghi, a uno sciopero spontaneo della durata di un’ora, la Cassazione, confermando la pronuncia dell’appello, di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, osserva: (i) il diritto di sciopero, tutelato dall’art. 40 Cost., non richiede – al di fuori dei servizi pubblici essenziali – la proclamazione da parte del sindacato o l’osservanza di specifiche procedure; (ii) la legittimità dell’astensione collettiva dal lavoro è subordinata al rispetto dei soli limiti “esterni”, cioè all’assenza di modalità illecite o gravemente dannose per la capacità produttiva dell’azienda; (iii) nel caso di specie, l’astensione dal lavoro, pur spontanea e non formalmente proclamata, integrava un vero e proprio sciopero per finalità salariali, esercitato in modo lecito e privo di conseguenze pregiudizievoli.