Antisindacale sostituire il CCNL prima della sua scadenza anche se tramite accordo di armonizzazione

11 Novembre 2025

 Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29737

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una società aveva sostituito, prima della sua naturale scadenza, il CCNL metalmeccanici con il CCNL terziario per una parte dei propri dipendenti, sulla base di un “accordo di armonizzazione” stipulato con alcune sigle sindacali diverse da quella ricorrente. La Cassazione, ribadendo l’antisindacalità della condotta della società, afferma che: (i) il datore di lavoro non può unilateralmente disdire un CCNL con scadenza predeterminata, né può sostituirlo con altro contratto collettivo prima della scadenza: la facoltà di recesso appartiene esclusivamente alle parti stipulanti originarie; (ii) la sostituzione anticipata del CCNL vigente configura, per i suoi effetti, una disdetta unilaterale non consentita, anche se operata tramite un accordo concluso con altre organizzazioni sindacali: e nel caso di specie correttamente è stata ritenuta lesiva dell’immagine del sindacato.