Art. 28 St. lav.: il confronto sindacale “atipico” può escludere l’antisindacalità
Corte di Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2026, n. 789
Un’organizzazione sindacale territoriale aveva agito ex art. 28 l. 300/1970 deducendo la condotta antisindacale dell’ATS per la mancata attivazione, nella fase iniziale della pandemia da Covid-19, delle procedure di informazione e confronto previste dal CCNL sanità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda, valorizzando il contesto emergenziale e le modalità concrete con cui i contatti sindacali erano comunque stati mantenuti. La Cassazione rigetta il ricorso del sindacato, osservando che: (i) l’art. 9 Stat. lav. attribuisce i poteri di controllo e promozione della prevenzione ai lavoratori e alle loro rappresentanze endo-aziendali (RSA/RSU o rappresentanze estemporanee), e non riconosce una legittimazione generalizzata alle organizzazioni sindacali territoriali, salvo specifiche deleghe; (ii) quanto agli obblighi di informazione e confronto previsti dal CCNL, la loro violazione formale può far presumere l’antisindacalità, ma non è di per sé decisiva ai fini dell’art. 28 Stat. lav.; (iii) l’antisindacalità richiede una lesione effettiva e concreta delle prerogative sindacali, da valutare in relazione alle condizioni oggettive in cui la condotta datoriale si è svolta; (iv) nella fase iniziale e convulsa dell’emergenza Covid, caratterizzata da urgenza, incertezza scientifica e assenza di prassi consolidate (anche tecnologiche), l’ATS aveva comunque assicurato informazione e interlocuzione sindacale attraverso forme atipiche ed estemporanee (contatti informali e messaggistica diretta), idonee, in concreto, a perseguire gli scopi di tutela sottesi alle norme collettive; (v) in tale contesto, non può dirsi realizzata una condotta antisindacale, poiché gli interessi alla partecipazione sindacale risultano sostanzialmente salvaguardati.