CCNL sanità privata: il datore di lavoro può sottrarvisi solo alla scadenza, revocando l’adesione al sindacato stipulante

18 Giugno 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20601

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Alcuni lavoratori avevano chiesto l’applicazione del CCNL Sanità privata, contestando la decisione datoriale di sostituirlo unilateralmente con il CCNL RSA-CDR prima della scadenza. La Cassazione, confermando la decisione di merito, rigetta il ricorso della datrice e ribadisce che: (i) la clausola del CCNL Sanità privata che ne prevede la vigenza fino alla stipula del nuovo contratto costituisce un termine finale di efficacia, non una condizione risolutiva (che al verificarsi, trasformerebbe il CCNL a tempo indeterminato e quindi risolvibile con preavviso); (ii) prima di tale scadenza non è consentito il recesso unilaterale dal contratto collettivo; (iii) la disdetta del CCNL spetta comunque alle sole parti stipulanti, e non al singolo datore di lavoro, che solo alla scadenza ha il potere di sottrarvisi, sciogliendo la propria precedente adesione a uno dei sindacati stipulanti.