Comitato aziendale europeo: è antisindacale imporre l’inglese senza interpreti
Corte di cassazione, ordinanza 31 ottobre 2025, n. 28790
In attuazione della direttiva 2009/38/Ce, il d.lgs. n. 113/12 prevede l’istituzione, nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni europee, di un Comitato aziendale europeo per l’informazione e consultazione dei lavoratori. Una società operane in Italia e in altri undici Paesi dell’Unione, convocando la Delegazione speciale di negoziazione, composta da delegati sindacali delle varie imprese e da rappresentanti di queste ultime (per il cui funzionamento l’impresa è tenuta ad assicurare mezzi adeguati), per un confronto in video conferenza sull’istituendo Comitato, aveva imposto per il dibattito l’uso della lingua inglese, senza provvedere ad assicurare il relativo servizio di interpreti, così pregiudicando, secondo i sindacati ricorrenti in giudizio per far dichiarare l’antisindacalità di tale condotta, l’efficacia della presenza sindacale. La Corte dà ragione ai sindacati ricorrenti, valutando corrette le considerazioni svolte dalla Corte d’appello in ordine al grave vulnus della scelta della lingua senza interpreti per la capacità di dialogo e di confronto della parte sindacale, sia all’interno della stessa, composta da soggetti provenienti da diversi Paesi e di diversi livelli culturali, sia nei riguardi della parte imprenditoriale, sicuramente più attrezzata quanto a conoscenza della lingua inglese. Secondo la Corte, tale vulnus derivante dall’imposizione dell’inglese senza interpreti si traduce in rifiuto di costituire la delegazione speciale.