Condotta antisindacale e obbligo di trattare derivante da accordo aziendale
Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29738
Nel giudizio ex art. 28 Stat. lav. promosso da un’organizzazione sindacale, la Corte d’appello aveva dichiarato antisindacale la condotta datoriale tenuta nel corso dell’incontro previsto dall’accordo aziendale sulle relazioni sindacali da rinnovare secondo le sue stesse previsioni (e di fatto più volte rinnovato), nel quale la società aveva proposto il rinnovo per un periodo ridotto rispetto al passato e dichiarato tale proposta “non trattabile”, rifiutandosi inoltre di fornirne le ragioni. La Corte rigetta il ricorso per cassazione della società, affermando che: (i) sebbene nell’ordinamento non esista, in via generale, un obbligo legale del datore di lavoro di trattare o stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, tuttavia, un obbligo a condurre la trattativa può derivare da un accordo collettivo, che vincoli, come nella specie, le parti a incontrarsi e negoziare secondo buona fede; (ii) ostracizzare pertanto il confronto previsto dall’accordo originario presentando una proposta dichiarata “non trattabile” e rifiutando di fornire spiegazioni integra violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative, e costituisce dunque uso distorto della libertà negoziale, idoneo a ledere le prerogative dell’organizzazione sindacale.