Confronto sindacale e art. 28 St. Lav.: lo scambio di e-mail può integrare una trattativa effettiva

14 Gennaio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2026, n. 787

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un sindacato provinciale della Polizia aveva agito ex art. 28 Stat. lav., lamentando che, in occasione della modifica degli orari del personale DIGOS, la Questura avesse violato la procedura prevista dall’Accordo nazionale di settore: al posto dell’incontro con le sigle sindacali, si sarebbe svolta una “trattativa” tramite scambio di e-mail, ritenuta dal sindacato inidonea a garantire il contraddittorio. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto la domanda, escludendo una lesione delle prerogative sindacali perché l’interlocuzione era stata comunque concreta e lo stesso sindacato aveva utilizzato quel canale comunicativo. La Cassazione rigetta il ricorso e afferma che: (i) ai fini dell’art. 28 Stat. lav., ciò che rileva è l’oggettiva idoneità lesiva della condotta datoriale: la condotta è antisindacale solo se, in concreto, comprime prerogative e libertà sindacali, mentre la mera deviazione da forme previste da legge o contrattazione non è di per sé decisiva; (ii) nel caso esaminato è stato accertato che la trattativa sindacale era effettiva, perché lo scambio di e-mail ha consentito la circolazione di informazioni e posizioni tra le parti e ha quindi salvaguardato i diritti di informazione e partecipazione; (iii) in assenza di un effettivo “vulnus” alle prerogative sindacali, non vi è spazio per il rimedio repressivo ex art. 28.