Corte di Cassazione, ordinanza 1° giugno 2023, n. 15548

1 Giugno 2023

Anche il dipendente ATA, componente RSU può essere trasferito solo previo nulla osta sindacale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato la legittimità del trasferimento d’ufficio ad altra sede, per incompatibilità ambientale, di un dipendente del Ministero dell’Istruzione e componente di RSU, disposto in assenza del nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza di quest’ultimo, sostenendo che l’obbligo di nulla osta non fosse applicabile al personale scolastico perché il CCNL comparto scuola rinvia, quanto al trasferimento per incompatibilità ambientale, ai soli commi 1 e 2 dell’art. 21, del dPR n. 399/98 e non anche al quarto comma della medesima norma (prevedente, appunto, il nulla osta delle oo.ss. di competenza). La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del dipendente, osserva che: (i) a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 165/01, non vi è più una norma espressa che consenta di trasferire personale dipendente della scuola, con la qualifica di ATA, per motivi di incompatibilità ambientale; (ii) in termini generali, nel pubblico impiego, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro sono regolati dall’art. 42 del d.lgs. 165/01 (norma che, ai sensi dell’art. 70, co. 8, si applica al personale scolastico), che al primo comma fa rinvio alle tutele previste dalla l. 300/70, tra cui l’art. 22 Stat. Lav., che sottopone il trasferimento dei dirigenti sindacali (tra cui i componenti delle RSU) al previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza; (iii) in mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di antisindacalità.