Costituisce condotta antisindacale il cambio del CCNL senza un preventivo confronto con le oo.ss. firmatarie
Tribunale di Trani, 10 marzo 2026
Il Tribunale di Trani ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dall’impresa avverso il decreto emesso all’esito della procedura ex art. 28 St. Lav. confermando il carattere antisindacale del comportamento posto in essere dalla società consistito nel recesso unilaterale dal CCNL dei lavoratori delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione (CCNL TLC) e nella contestuale applicazione ai propri dipendenti del CCNL del settore dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management (CCNL BPO) e ai relativi accordi, senza un previo confronto effettivo né accordo con le OO.SS. firmatarie del CCNL TLC. Il Giudice ha ritenuto che la condotta si qualifichi come antisindacale in quanto oggettivamente idonea a ostacolare e limitare l’esercizio dell’attività sindacale delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL TLC (pacificamente dotate di una rappresentatività storica e strutturata nel settore delle telecomunicazioni, diversamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL BPO), incidendo negativamente sul libero svolgimento delle prerogative riconosciute alle stesse. Il Giudice ha inoltre rilevato che l’applicazione del CCNL BPO, determinando un sensibile ampliamento della flessibilità, si traduce in una forma di dumping normativo, idonea a incidere sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, ad alterare l’equilibrio competitivo tra imprese operanti nel medesimo settore e a produrre una lesione diretta del ruolo attribuito alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, rilevante ai fini dell’art. 28 St. Lav.