È antisindacale la sostituzione del CCNL senza passare da un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori
Tribunale di Trani, 15 settembre 2025
Afferma la sentenza che la libertà del datore di lavoro di scegliere il CCNL da applicare, ai sensi dell’art. 41 Cost., non toglie il fatto che, in costanza dell’applicazione di un CCNL (nel caso quello delle telecomunicazioni, applicato da un’impresa di call center) l’esercizio della scelta incontri limiti nei canoni di buona fede e correttezza. Nel caso di specie, la società resistente aveva applicato unilateralmente un nuovo CCNL mentre erano ancora in corso le trattative per il rinnovo a livello nazionale del contratto fino a quel momento applicato, e in fase di ultrattività. Il Tribunale ritiene che sussistesse un obbligo in capo al datore di lavoro di coinvolgere le organizzazioni sindacali anche al fine di sottoporre la prospettiva di un eventuale cambio di CCNL, trovando un accordo sulla transizione. Richiamando in via analogica altre procedure che coinvolgono ampiamente i lavoratori (licenziamenti collettivi, mobilità o cassa integrazione), il Giudice afferma che anche il cambio di CCNL, coinvolgendo tutti i dipendenti, deve necessariamente passare per un accordo con le OO.SS. che li rappresentano.