È antisindacale sostituire i lavoratori scioperanti con personale di livello superiore
Tribunale di Firenze, decreto 16 gennaio 2026
La Filcams Cgil di Firenze ha denunciato una pluralità di condotte antisindacali poste in essere da una nota catena di supermercati, tra le quali l’avere impiegato, in occasione di uno sciopero in un ipermercato, personale non appartenente al punto vendita e inquadrato in livelli superiori (quadri e impiegati di I e II livello) in sostituzione dei lavoratori scioperanti, adibendolo a mansioni proprie del IV livello del CCNL Commercio (attività di cassa e rifornimento scaffali). Il Tribunale accerta la natura antisindacale della condotta, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di proclamazione di uno sciopero, il datore di lavoro può disporre l’utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione a mansioni inferiori solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati. Ove tale limite venga disatteso, in violazione dell’art. 2103 c.c., la condotta è antisindacale anche qualora sussista compatibilità tra le mansioni inferiori svolte e la pregressa professionalità dei sostituti, atteso che la norma tutela il mantenimento del livello di professionalità acquisito. Nel caso di specie, il giudice rileva che l’adibizione di personale di livello superiore alle mansioni degli scioperanti è avvenuta per l’intera giornata di sciopero e per l’intero orario lavorativo, senza caratteri di eccezionalità, marginalità o complementarità e con evidenti finalità surrogatorie dell’astensione collettiva.