È condotta antisindacale la sottoscrizione di un accordo di prossimità con un sindacato non legittimato perché privo della rappresentatività comparativamente più elevata (UGL)

10 Luglio 2026

Tribunale di Genova, 10 luglio 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale conferma la decisione già emessa in fase sommaria relativa al caso di un’impresa che, durante la trattativa in corso con la Filcams-Cgil, e senza alcuna informazione preventiva, aveva deciso di applicare un diverso CCNL (Agenzie di sicurezza AISS-UGL) e aveva nel contempo sottoscritto con la stessa UGL un accordo integrativo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011. Premessa l’antisindacalità della più generale condotta tenuta, il Tribunale accerta che nel caso l’impresa non aveva provato il carattere comparativamente più rappresentativo di UGL rispetto alle associazioni confederali di settore, in particolare rispetto alla Filcams, risultando anzi il contrario dai dati disponibili. L’avere sottoscritto con UGL un accordo qualificato di “prossimità”, riconoscendole un requisito di rappresentatività inesistente per sottoscrivere intese al ribasso rispetto a quelle stipulabili da soggetto comparativamente maggiormente rappresentativo, integra una forma vietata di sostegno ad un’organizzazione sindacale.