Entro quali limiti il datore di lavoro, durante una trattativa sindacale, può rivolgersi direttamente ai lavoratori?
Tribunale di Bologna, 4 giugno 2026
Il provvedimento del Tribunale bolognese non ha accolto il ricorso ex art. 28, l. 300/1970, presentato dall’organizzazione sindacale che, nel corso di trattative e dopo aver indetto uno sciopero, aveva visto la controparte datoriale rivolgersi direttamente ai lavoratori con una serie di comunicati affissi nelle bacheche aziendali. Premettendo che in linea generale non si può ritenere che la facoltà di rivolgersi ai lavoratori sia riservata in via esclusiva alle rappresentanze sindacali, il Tribunale ha ritenuto che nel caso specifico il datore non avesse superato i limiti della correttezza e buona fede, affermando che le comunicazioni aziendali non avevano ostacolato il regolare svolgimento delle trattative né recato discredito alla parte sindacale, poiché l’impresa si era limitata a manifestare la propria posizione in merito ad alcuni temi discussi usando toni continenti e non aveva attaccato o delegittimato l’operato dei sindacati né divulgato informazioni non veritiere.